Terza sezione
Civile
Ordinanza interlocutoria n. 40885 del 20/12/2021 - Responsabilità civile
La Terza Sezione Civile ha rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, oggetto di contrasto tra le decisioni della Corte, se in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005 (c. ass.), che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", al quale può essere opposto il solo "caso fortuito", possa trovare applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato oppure in tale ipotesi sia applicabile l'art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile, sulla base della fattispecie di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., presupponendo che venga fornita dal medesimo la prova del fatto costitutivo della pretesa ovvero della condotta colposa o dolosa del danneggiante, dell'evento e del relativo nesso di causalità.
Ordinanza interlocutoria n. 38711 del 06/12/2021 - Risarcimento danni
La Terza Sezione civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite in ordine alla risoluzione delle seguenti questioni di massima di particolare importanza:
- se, ed eventualmente a quali condizioni, il danno risarcibile conseguente a illecito tributario (penale o amministrativo che sia) possa essere fatto coincidere con l'imposta evasa;
- ove si ritenga che a tal fine non basti la sola non coincidenza tra autore dell'illecito e soggetto passivo d'imposta e, comunque, in caso, quale quello di specie, di coincidenza delle due qualità nella stessa persona, quali siano le condizioni in presenza delle quali il danno risarcibile possa essere identificato o comunque parametrato all'imposta evasa;
- se, in particolare, la perdurante possibilità per l'amministrazione titolare della pretesa tributaria di esercitare i poteri di accertamento e recupero coattivo ad essa attribuiti osti di per sé a proporre ordinaria azione civile per il risarcimento del danno commisurato all'imposta o se, invece, le due tutele possano coesistere e con quali effetti;
- ove si ritenga che l'azione civile possa essere proposta, per il risarcimento del danno commisurato all'imposta evasa, nel solo caso in cui l'amministrazione non abbia più la possibilità di riscuotere, nemmeno coattivamente, le somme dovute direttamente dal contribuente, occorrerà in tal caso ulteriormente chiarire: se e in quali casi tale impossibilità possa configurarsi; se in particolare possano a tal fine rilevare le difficoltà dell'accertamento in sede penale o amministrativa dell'illecito e il tempo per esso occorrente; su chi gravi l'onere di dimostrare la sussistenza (o, al contrario, l'insussistenza) di tale condizione;
- in ipotesi in cui si dia risposta in tutto o in parte affermativa al quesito circa la possibilità di commisurare il danno risarcibile all'imposta evasa se, trattandosi, come nella specie, di dazi doganali, il danno debba apprezzarsi - e la succedanea pretesa risarcitoria riconoscersi - in capo all'U.E. e, per essa, alla Commissione che ne è organo esecutivo, ovvero in capo allo Stato membro cui è attribuito il compito della relativa riscossione;
- in presenza di quali presupposti, infine, in caso di translatio al giudice civile ex art. 622 c.p.c., possa accordarsi la provvisionale richiesta dalle amministrazioni danneggiate al momento della costituzione di parte civile nel processo penale.
Ordinanza interlocutoria n. 31321 del 03/11/2021 - Responsabilità civile
In tema di responsabilità civile dei magistrati, la Terza Sezione civile ha dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale:
1) dell'art. 2, comma 1, della l. n. 117 del 1988, nel testo originario, nella parte in cui, prevedendo che colui il quale abbia subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento posto in essere dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni possa agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, limita la risarcibilità dei danni non patrimoniali ai soli casi di privazione della libertà personale;
2) dell'art. 2, comma 1, lett. a) , della l. n. 18 del 2015, nella parte in cui non dispone l'applicazione della modifica introdotta all'art. 2, comma 1, della l. n. 117 del 1988 ai giudizi in corso per fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
Ordinanza interlocutoria n. 28048 del 14/10/2021 - Spese giudiziali civili
La Terza Sezione civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite in ordine alla risoluzione del contrasto in ordine al se sia corretta e costituzionalmente orientata l'interpretazione dell'art. 92 c.p.c. secondo cui, nel caso di rilevante divario tra petitum e decisum, l'attore parzialmente vittorioso possa essere condannato alla rifusione di un'aliquota delle spese di lite in favore della controparte.
Ordinanza interlocutoria n. 24703 del 14/09/2021 - Edilizia e urbanistica
La Terza Sezione civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite in ordine alla risoluzione della questione di massima di particolare importanza relativa all'ambito di applicazione del vincolo del prezzo di cessione previsto dall'art. 8 delle l. n. 10 del 1977 (c.d. legge Bucalossi), in relazione agli immobili costruiti in base alle convenzioni di cui all'art. 7 della medesima legge (articoli entrambi abrogati dal d.P.R. n. 380 del 2001 e sostanzialmente trasfusi negli artt. 17 e 18 dello stesso decreto), anche alla luce dei commi 49-bis e 49-ter dell'art. 31 della l. n. 448 del 1998, inseriti dal d.l. n. 70 del 2011 (conv., con modif., dalla l. n. 106 del 2011).
Ordinanza interlocutoria n. 24704 del 14/09/2021 - Contratti della pubblica amministrazione
La Terza Sezione civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite in ordine alla risoluzione del contrasto formatosi, in tema di concessione di suolo pubblico da parte degli enti pubblici ai privati, in ordine al se l'applicazione di una clausola penale per l'inadempimento o il ritardo, che acceda al titolo autoritativo, possa fondarsi sulla mera adesione unilaterale ad un regolamento o debba essere trasfusa in un atto sottoscritto dal concessionario.
Ordinanza interlocutoria n. 23848 del 02/09/2021 - Pubblica amministrazione
La Terza Sezione Civile - in merito a due ricorsi aventi ad oggetto fattispecie analoghe in cui le pretese risarcitorie sono state dichiarate prescritte poiché i giudici di merito hanno ritenuto che i ricorrenti, pur avendo interrotto la prescrizione con l'instaurazione di un giudizio amministrativo, avessero perduto la possibilità di avvalersi della sospensione del periodo di prescrizione connessa alla durata del processo amministrativo, una volta questo estintosi per perenzione - ha rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, una serie di questioni di massima di particolare importanza:
- se la perenzione del giudizio amministrativo diretto a tutelare una situazione di interesse legittimo pretensivo strumentale al diritto soggettivo (nella specie, domanda di risarcimento del danno sofferto a causa del mancato recepimento delle direttive comunitarie che imponevano allo Stato italiano l'equa remunerazione dei laureati in medicina frequentanti i corsi di specializzazione) -dichiarata a norma della disciplina ratione temporis applicabile (ex art. 9 della l. n. 205 del 2000, anteriore all'entrata in vigore del c.p.a.)- debba considerarsi o meno come istituto analogo a quello della estinzione del processo civile, con efficacia interruttiva del corso della prescrizione riconducibile all'art. 2945, comma 3, c.c.,
- se, nella stessa ipotesi di dichiarata perenzione, alla luce dell'evoluzione dell'ordinamento in tema di regime della cd. translatio iudici, debba ritenersi o meno che l'effetto sospensivo (o interruttivo permanente) si conservi rispetto al diritto soggettivo ricollegabile all'esercizio della tutela della strumentale situazione di interesse legittimo,
- se inoltre la decisione di un incidente di costituzionalità sopravvenuta nel corso del processo amministrativo sia o meno riconducibile alla disciplina ex art. 310, comma 2, c.p.c. , con conseguente applicabilità del concetto di sentenza parziale,
- se infine l'istanza di fissazione dell'udienza rivolta al giudice amministrativo, in quanto portata a conoscenza della controparte, debba apprezzarsi o meno come atto idoneo a manifestare l'esercizio della correlata situazione di diritto soggettivo, con efficacia interruttiva del corso della prescrizione a norma dell'art. 2945, comma 2, c.c..
Sentenza n. 22157 del 03/08/2021 - Fideiussione
La III Sezione civile ha enunciato, nell'interesse della legge ed ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c., il seguente principio di diritto: "Nel caso di garanzie concesse dallo Stato o poste comunque a carico del pubblico Erario da specifiche disposizioni di legge in relazione a debiti di particolari categorie di soggetti, esse, in difetto di elementi testuali in tal senso nella disciplina istitutiva della specifica provvidenza, non possono intendersi quale garanzia escutibile a prima richiesta ed in via autonoma; pertanto, trovano applicazione, in difetto di specifiche diverse espresse disposizioni, i principi generali in tema di garanzia quale prestazione accessoria, quali desunti dalla disciplina della fideiussione, sicché va ammessa l'attivazione della garanzia pubblica almeno previa una vana tempestiva diligente attivazione, ad opera del creditore, degli ordinari strumenti di tutela del credito a sua disposizione".
Ordinanza interlocutoria n. 20844 del 21/07/2021 - Processo civile
La Terza Sezione Civile ha rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione di massima di particolare importanza relativa alla questione se il reclamo avverso l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo esecutivo debba essere presentato obbligatoriamente in forma telematica ex art. 16 bis, comma 3 del d.l. n. 179 del 2012, conv. in l., n. 221 del 2021 ovvero anche informa cartacea ritenendosi atto introduttivo di un procedimento incidentale di cognizione estraneo al processo di espropriazione, quantunque ad esso intrinsecamente e funzionalmente collegato.
Ordinanza n. 17966 del 27/08/2020 - Esecuzione forzata
In materia di annullamento ex lege dei debiti tributari ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. in l. 136 del 2018, la Terza Sezione Civile di questa Corte ha affermato che il limite di valore del debito (mille euro), al quale detta norma correla l'operatività dello stralcio, non deve essere riferito ai singoli carichi risultanti da ciascuna cartella esattoriale, ma alla somma di essi e, se i debiti sono di diversa natura, al valore complessivo dei carichi omogenei.
Ordinanza n. 13848 del 06/07/2020 - Responsabilità extracontrattuale
In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione è risarcibile non ex art. 2043 c.c., ma ai sensi dell'art. 2052 c.c., poiché tale ultima disposizione non contiene alcun espresso riferimento ai soli animali domestici, ma riguarda, in generale, quelli suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell'uomo, prescindendo dall'esistenza di una situazione di effettiva custodia degli stessi.
Ordinanza interlocutoria n. 13865 del 06/07/2020 - Edilizia e urbanistica
La Terza sezione civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ai fini della soluzione di questione di massima di particolare importanza relativa all'interpretazione dell'art. 20 della l. n. 241 del 1990, per verificare se possa formarsi silenzio assenso sulle istanze di successione/subentro nel diritto di godimento di un alloggio di edilizia residenziale pubblica e, in generale, se e in base a quali presupposti sia possibile escludere la formazione del silenzio assenso al di fuori delle ipotesi indicate dal comma 4 del citato art. 20.
Ordinanza n. 8819 del 12/05/2020 - Immigrazione
Nel giudizio di merito avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale il dovere officioso di cooperazione istruttoria non può essere escluso dal giudizio di non credibilità soggettiva relativo alle dichiarazioni del ricorrente, trattandosi di un accertamento sull'attuale condizione del paese di origine che deve precedere e non seguire la valutazione della prova, salvo che la difesa dell'istante non abbia esposto fatti storici idonei a renderne possibile la valutazione o abbia espressamente e motivatamente rinunciato ad una delle possibili forme di protezione.
Sentenza n. 8459 del 05/05/2020 - Diritti della personalità
L'omessa comunicazione all'altro genitore, da parte della madre, consapevole della paternità, dell'avvenuto concepimento di un figlio si traduce, ove non giustificata da un oggettivo apprezzabile interesse del nascituro e nonostante tale comunicazione non sia imposta da alcuna norma, in una condotta "non iure" che, se posta in essere con dolo o colpa, può integrare gli estremi di una responsabilità civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. poiché suscettibile di arrecare un pregiudizio, qualificabile come danno ingiusto, al diritto del padre naturale di affermare la propria identità genitoriale, ossia di ristabilire la verità inerente il rapporto di filiazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello di rigetto della domanda risarcitoria del padre, valorizzando, in particolare, il fatto che egli avesse sempre negato il riconoscimento e la circostanza che non avesse allegato e provato né le modalità di svolgimento della sua relazione con la madre del figlio né le condotte, da lui successivamente tenute, idonee a dimostrare la sua intenzione di realizzare l'aspirazione alla genitorialità).
Sentenza n. 7760 del 08/04/2020 - Responsabilità civile
In tema di responsabilità civile del magistrato, la terza sezione civile della Corte ha cassato la sentenza d'appello di rigetto della domanda di risarcimento dei danni proposta, nei confronti dell'autorità giudiziaria requirente, dai figli minori per l'uccisione della propria madre da parte del padre, avvenuta dopo la presentazione di reiterate denunce di minacce rivolte verso la vittima. La Corte ha stabilito che il giudice di merito essendo tenuto, nell'accertare il nesso causale fra la lamentata condotta omissiva (ravvisata nell'omessa perquisizione domiciliare e sequestro dell'arma da taglio con la quale l'omicida aveva già reiteratamente minacciato la moglie) ed il fatto lesivo, a compiere il cd. giudizio controfattuale in base al criterio del "più probabile che non", non può escluderne l'incidenza sulla verificazione dell'evento solo perché questo si sarebbe comunque realizzato in altro modo, omettendo così di determinare, alla luce degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto, la probabilità, positiva o negativa, che da detta condotta, ove posta in essere, potesse derivare un risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno.
Ordinanza interlocutoria n. 6422 del 06/03/2020 - Esecuzione forzata
La Terza Sezione civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione di diritto, già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici: se la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo (giudiziale) determini la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'esecuzione forzata (promossa o minacciata sulla scorta di quel titolo) e comporti la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale oppure conduca all'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione o, alternativamente, alla cessazione della materia del contendere, ma in ogni caso con liquidazione delle spese di lite in favore dell'opponente (salva la facoltà di compensazione), indipendentemente dai motivi posti a fondamento dell'opposizione esecutiva, da reputarsi ex se fondata ab origine. Con la medesima ordinanza la Terza Sezione civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza concernente la sede processuale - giudizio di merito ovvero giudizio in cui si contesta il titolo esecutivo ovvero giudizio di opposizione all'esecuzione - nella quale proporre le domande di risarcimento dei danni provocati da una esecuzione intrapresa in difetto della normale prudenza, specialmente nel caso in cui la procedura sia avviata sulla scorta di un titolo esecutivo giudiziale provvisorio.
Ordinanza interlocutoria n. 5022 del 25/02/2020 - Locazione
Sentenza n. 3313 del 11/02/2020 - Contributi pubblici
In tema di testimoni di giustizia, le "misure di assistenza" ex art. 16 ter, comma 1, lett. b), d.l. n. 8 del 1991, conv. con modif. dalla l. n. 82 del 1991, e la "capitalizzazione" prevista in alternativa al costo dell'assistenza ai sensi dell'art. 16 ter, comma 1, lett. c), del medesimo d.l. hanno natura indennitaria e non risarcitoria, come si desume dal fatto che sono erogate discrezionalmente dall'autorità competente e che non presuppongono la commissione di un illecito, ma solo la sottoposizione dell'interessato ad un programma di protezione; ne consegue che il relativo credito non è sottratto alla cd. comunione "de residuo" di cui all'art. 179, comma 1, lett. e), c.c.
Sentenza n. 3314 del 11/02/2020 - Acque
Alla mancanza ed alla temporanea inattività degli impianti di depurazione, che giustificano il diritto dell'utente di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione della quota non dovuta di tariffa, va equiparata la "assoluta insufficienza" di detti impianti poiché, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del 2008, il pagamento di un servizio di depurazione del quale non si è comunque potuto usufruire per fatto non imputabile è da ritenere, in ogni caso, indebito.
Sentenza n. 3314 del 11/02/2020 - Acque
L'art. 8 sexies, comma 2, d.l. n. 208 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 13 del 2009, nel prescrivere la restituzione della quota non dovuta di tariffa da parte dei gestori del servizio idrico integrato entro il termine di cinque anni decorrente dal 1° ottobre 2009, fatta salva la deduzione degli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento già avviate, non ha introdotto una condizione di procedibilità della relativa domanda di rimborso proposta dall'utente, ma, in assenza di una espressa previsione legislativa di tale contenuto, deve essere interpretato, in un'ottica costituzionalmente orientata, nel senso che i gestori possono dilazionare fino a cinque anni il pagamento, non solo erogando l'importo in forma rateale, ma anche compensandolo con la somma comunque spettante per il complessivo servizio assicurato; in particolare, qualora detta dilazione consegua alla necessità di dedurre i summenzionati oneri, il credito dell'utente diviene illiquido e, quindi, non può essere azionato, gravando, peraltro, sul debitore convenuto l'onere di provare la ricorrenza del fatto impeditivo dell'immediato adempimento, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c.