Quinta sezione
Civile
Ordinanza interlocutoria n. 33312 del 11/11/2021 - Tributi
La Sezione quinta civile ha rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la seguente questione di massima di particolare importanza: se, per effetto dell'art. 4 della Tariffa Parte Prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, l'atto di scissione di società è soggetto ad imposta di registro in misura fissa, dovendosi intendere la limitazione contenuta in tale disposizione, circa l'oggetto agricolo o commerciale, riferita esclusivamente agli enti diversi dalle società.
Ordinanza interlocutoria n. 33313 del 11/11/2021 Tributi
La Sezione quinta civile ha rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la seguente questione di massima di particolare importanza: se l'art. 6 del d.P.R. n. 131 del 1986 si applichi anche al caso di deposito di un atto nel corso di un procedimento giurisdizionale e indipendentemente dalla circostanza se a tale produzione conseguano effetti sfavorevoli per il contribuente e favorevoli per l'Amministrazione e se, nel caso di applicazione dell'imposta, nel caso di riconoscimento di debito, quale sia l'aliquota da adottare, questione, quest'ultima, sulla quale sussistono orientamenti contrastanti.
Ordinanza interlocutoria n. 33313 del 11/11/2021 - Tributi
La Sezione quinta civile ha rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione di massima di particolare importanza relativa al contenuto dell'obbligo di motivazione della cartella di pagamento, ai sensi dell'art. 7, l. n. 212 del 2000, afferente alla determinazione del calcolo degli interessi richiesti per ritardato pagamento di tributi.
Ordinanza interlocutoria n. 31960 del 05/11/2021 - Tributi
La Sezione quinta civile ha rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione di massima di particolare importanza relativa al contenuto dell'obbligo di motivazione della cartella di pagamento, ai sensi dell'art. 7, l. n. 212 del 2000, afferente alla determinazione del calcolo degli interessi richiesti per ritardato pagamento di tributi.
Ordinanza interlocutoria n. 30708 del 29/10/2021 - Tributi
In tema di agevolazioni "prima casa", la Sezione tributaria ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente affinché valuti l'opportunità di rimettere alle Sezioni unite civili, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la risoluzione del contrasto insorto in ordine al se l'art. 33, del d.lgs. n. 175 del 2014 - il quale ha allineato la disciplina in materia d'IVA a quella prevista per l'imposta di registro dall'art. 10 del d.lgs. n. 23 del 2011 modificando i presupposti oggettivi per l'applicazione dei benefici per la prima abitazione - assuma rilevanza a fini sanzionatori, in applicazione del principio del favor rei, con riguardo alle condotte poste in essere nel periodo anteriore alla data della sua entrata in vigore (1° gennaio 2014).
Sentenza n. 26169 del 27/09/2021 - Previdenza
La sezione lavoro ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite in ordine alla questione, ritentua di massima di particolare importanza, relativa alla possibilità di applicare l'art. 10 del d.lgs. n. 124 del 1993, anche ai fondi pensionistici complementari preesistenti all'entrata in vigore della legge-delega n. 421 del 1992, indipendentemente dalla struttura del fondo, e dunque non solo ai fondi a capitalizzazione individuale, ma anche a quelli a ripartizione o a capitalizzazione collettiva (questione già esaminata da Cass., Sez. U, n. 477 del 14 gennaio 2015)
Ordinanza interlocutoria n. 21714 del 08/10/2020 - Tributi
In tema di notifica a mezzo del servizio postale, rispetto all'ipotesi di cd. irreperibilità relativa del destinatario, la Sezione tributaria ha rimesso alle Sezioni Unite civili, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la risoluzione del contrasto insorto nella giurisprudenza delle sezioni semplici con riguardo al perfezionamento della notifica degli atti di imposizione fiscale: se, ai fini della ritualità del procedimento notificatorio, sia richiesta ex art. 8 l. n. 890 del 1982 la sola prova della spedizione della missiva raccomandata (cd. CAD), con conseguente perfezionamento, per il destinatario, al decimo giorno successivo all'invio dell'atto, oppure se sia necessaria anche la prova della ricezione della raccomandata informativa da parte del notificato, mediante esibizione in giudizio anche dell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata contenente la CAD. La questione di diritto rimessa al giudice nomofilattico - secondo l'ordinanza interlocutoria - appare, altresì, di massima di particolare importanza in ragione dell'incidenza sulla generalità degli atti in materia civile, amministrativa e penale.
Ordinanza interlocutoria n. 20842 del 30/09/2020 - Tributi
La quinta sezione di questa Corte ha rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la seguente questione di massima di particolare importanza: - se i termini di decadenza di cui all'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, come integrato dall'art. 10 d.lgs. n. 313 del 1997, operanti con riguardo all'avviso di accertamento conseguente a verifica fiscale, trovino applicazione anche nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria si opponga all'erogazione del rimborso di credito Iva di cui all'art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972 in ragione della non inerenza delle operazioni sottese alla maturazione del credito in contestazione, non riferibili ad attività lecite e di natura imprenditoriale, costituenti i presupposti idonei a giustificare l'erogazione.
Sentenza n. 16807 del 02/07/2020 - Tributi
In tema di diritto all'anonimato delle parti in giudizio o dei soggetti interessati garantito dall'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica, la Sezione tributaria della S.C. - a fronte di istanza di omissione delle generalità avanzata, per il tramite dei l.r., da una società importatrice di prodotti di abbigliamento riproducenti loghi di noti marchi e dai coobbligati rappresentanti indiretti in dogana cui erano stati notificati avvisi di accertamento e corrispondenti atti di contestazione di sanzioni in seguito a rettifica del valore doganale delle merci importate - ha rigettato la domanda di anonimizzazione delle controricorrenti in ritenuto difetto dei motivi «legittimi» in grado di fondare la richiesta di oscuramento, da intendersi, ad avviso della S.C., come sinonimo di motivi «opportuni», nella specie esclusi in ragione della materia trattata, di per sé non sensibile né tantomeno caratterizzata in re ipsa da particolare delicatezza.
Ordinanza interlocutoria n. 16506 del 31/07/2020 - Tributi
In materia di agevolazioni fiscali, la Sezione tributaria, con due coeve ordinanze interlocutorie, ha rimesso alle Sezioni Unite civili, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la seguente risoluzione della questione di massima di particolare importanza: se le associazioni di volontariato e le ONLUS - che hanno tra le loro finalità statutarie quella di tutelare in sede giudiziaria gli interessi riconosciuti di particolare rilevanza dallo Stato - siano tenute al pagamento del contributo unificato per le attività giurisdizionali connesse alle attività istituzionali ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 10 T.U. spese e 8 legge quadro sul volontariato.
Ordinanza interlocutoria n. 15525 del 21/07/2020 - Tributi
In tema di rimborso di imposte, la Sezione tributaria ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente affinché valuti l'opportunità di rimettere alle Sezioni unite civile, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la risoluzione della questione di massima di particolare importanza con riferimento alla contestabilità del credito IVA chiesto a rimborso dopo il decorso del termine di cui all'art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972, dovendosi valutare se la decadenza dal potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria non precluda alla medesima il potere contestare il credito esposto in dichiarazione ovvero se la specificità dell'IVA, la quale costituisce una risorsa propria della UE, giustifichi una diversa conclusione.
Ordinanza interlocutoria n. 15545 del 21/07/2020 - Tributi
La Sezione tributaria ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente affinché valuti l'opportunità di rimettere alle Sezioni unite civile, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., le seguenti questioni su contrasto nonché di massima di particolare importanza con riferimento alla notificazione degli atti di imposizione tributaria: - se sia applicabile il principio della scissione soggettiva degli effetti anche alla notificazione degli atti di imposizione tributaria ed in relazione agli effetti sostanziali propri di questi; - se sia applicabile il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione quando questa non sia effettuata dall'ufficiale giudiziario, ma dal messo notificatore speciale, ex art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992.
Ordinanza interlocutoria n. 13484 del 02/07/2020 - Tributi
La Quinta Sezione Civile di questa Corte ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 3-bis e 3-ter del d.l. n. 18 del 2016, quale modificato dalla legge di conversione n. 49 del 2016, per contrasto con gli artt. 3, 41, 45, 47 e 53 Cost. nella parte in cui prevedono che "all'atto del conferimento la banca di credito cooperativo versa al bilancio dello Stato un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievo", e dell'art. 2-quater primo periodo, limitatamente alle parole "al netto del versamento di cui al comma 3-ter", e del terzo periodo del medesimo comma, limitatamente alle parole "e 3-ter", e ha disposto l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Ordinanza interlocutoria n. 10701 del 05/06/2020 - Tributi
La Quinta Sezione Civile di questa Corte ha rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la seguente questione di massima di particolare importanza: se la decadenza dalla potestà impositiva dell'Amministrazione finanziaria, che intenda contestare una svalutazione dei crediti risultanti in bilancio e, più in generale, un componente di reddito a efficacia pluriennale per ragioni che non dipendono dal mero errato computo del singolo rateo di esso, si determini con il decorso del termine per la rettifica della dichiarazione dove è indicato il singolo rateo in cui il componente reddituale pluriennale è suddiviso ovvero con il decorso del termine per la rettifica della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui il componente reddituale pluriennale è maturato ed è stato iscritto per la prima volta in bilancio.
Ordinanza interlocutoria n. 10129 del 28/05/2020 - Tributi
In tema di IRES, la Sezione tributaria ha rimesso alle Sezioni Unite civili, ai sensi dell'art. 374, comma 2, e 376 c.p.c., la risoluzione delle seguenti questioni su contrasto nonché di massima di particolare importanza con riferimento alla circolazione dei crediti delle procedure concorsuali: - se sussista la legittimazione del commissario liquidatore di una procedura di liquidazione coatta amministrativa (LCA) a chiedere il rimborso del credito IRES da eccedenza di imposta versata a titolo di acconto, liquidato all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi a' termini dell'art. 10, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 successivamente all'archiviazione della procedura; - se sussista la legittimazione del commissario liquidatore di una procedura di LCA a chiedere il rimborso del credito IRES da eccedenza di imposta versata a titolo di acconto, il cui importo sia stato acquisito dalla procedura cedente prima della predisposizione del piano di riparto finale ma sia divenuto certo, liquido ed esigibile successivamente all'archiviazione della procedura per effetto della dichiarazione presentata, anche successivamente alla suddetta archiviazione e alla cancellazione della società, quale attività meramente esecutiva, effettuata in regime di prorogatio, volta a dare attuazione alla archiviazione della procedura concorsuale.
Ordinanza interlocutoria n. 5483 del 28/02/2020 - Sanzioni amministrative tributarie
La Quinta Sezione Civile di questa Corte, ai sensi degli artt. 134 Cost. e 23 l. Cost. n. 87 del 1953, ha disposto la sospensione del giudizio e sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 24, commi 1 e 2, Cost., della disposizione di cui all'art. 57, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 504 del 1995, in relazione all'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997, nella parte in cui non prevede una certa data di inizio della decorrenza del termine di prescrizione della sanzioni amministrative correlate al mancato pagamento dei tributi nel caso di comportamenti omissivi del contribuente. (Nella specie, il contribuente aveva prodotto energia elettrica per uso proprio senza inoltrare denuncia all'Ufficio tecnico di Finanza competente per territorio, ex art. 53, commi 1 e 2, TUA, benché ne fosse obbligato ai sensi dell'art. 52, comma 1, e 53, comma 1, ultima parte, TUA, sottraendosi al pagamento dell'imposta sull'energia elettrica, sì da essere soggetto alle sanzioni ai sensi dell'art. 59 comma 1, lett. a, TUA).