La cittadinanza italiana e le nuove disposizioni in vigore dal 20 dicembre 2020: la legge 173/2020.

28.12.2020

La questione relativa alla cittadinanza italiana è sempre stata centrale nell'arena politica, posto che alla stessa è ricollegato il riconoscimento effettivo di diritti civili e politici da parte del Paese d'immigrazione. 

Sul punto la situazione legata alla pandemia mondiale di Covid - 19 non ha certamente aiutato ma ha causato piuttosto un differimento ulteriore nei lavori di legiferazione da parte del Parlamento.

Di recente, però, l'attenzione si è riaccesa soprattutto dopo lo scandalo legato al riconoscimento della cittadinanza italiana nei confronti del calciatore Suarez. 

È stato proprio questo caso mediatico a riportare prepotentemente sul tema e a far si che si desse seguito alla riforma della cittadinanza italiana iniziata nell'ottobre 2018 per mezzo dei cosiddetti "Decreti Sicurezza", sottoscritti dall'allora Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Per effetto degli stessi i termini utili al riconoscimento dello status di cittadino sono passati da 2 a 4 anni. 

Ma solo recentemente le modifiche sembrano essersi mosse in senso più favorevole per i richiedenti.

La legge 18 dicembre 2020 n. 173 - intervenuta durante il mandato del Ministro Lamorgese - ha convertito il decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130, ovvero il decreto d'immigrazione di revisione alla legge Salvini. 

Tale disposizione normativa, ovvero il D.l. 130/2020 seppur rettificando numerosi aspetti dell'immigrazione e del TUI, si è concentrato maggiormente sui procedimenti volti alla concessione o al respingimento dello status civitatis - così come disciplinati dall'ormai celeberrima legge 91/1992 - nonché sulla riduzione delle relative tempistiche. 

Prescindendo per un attimo dalla questione de qua - ovvero quella sulla cittadinanza italiana - il decreto legge è intervenuto su numerose questioni. 

Prima tra tutte quella relativa ai permessi di soggiorno per motivi di lavoro. Invero, alle categorie di permessi già convertibili, ne sono state aggiunte ulteriori: permesso per protezione speciale, calamità, residenza elettiva, acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, attività sportiva, lavoro di tipo artistico, motivi religiosi e assistenza ai minori.

Relativamente alla protezione internazionale sono state apportare modifiche sulla modalità di svolgimento degli esami prioritari, sulle procedure accelerate, nonché sulla gestione delle domande reiterate in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento. Perdipiù - sul piano sostanziale - sono state estese le categorie di soggetti che possono beneficiare di permessi di soggiorno per protezione speciale che viene considerata una categoria residuale di protezione rispetto alle due forme di protezione internazionale (lo status di rifugiato e la protezione internazionale). Viene previsto che non possa essere espulso o respinto - meritando piuttosto una protezione "speciale" - oltre al soggetto potenziale vittima di torture, anche i) chi rischia di subire trattamenti inumani o degradanti nel paese d'origine e ii) chi rischia la violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare nel territorio nazionale. È stato previsto anche un ampliamento della durata del permesso di soggiorno per protezione speciale: da 1 anno a 2 anni. 

Anche la nozione del permesso di soggiorno per calamità naturale ha subito un cambio di rotta: la concessione del permesso è subordinata alla semplice esistenza di una situazione di "grave" calamità, non essendo più richiesto che la calamità sia eccezionale e transitoria come nelle precedenti disposizioni. Tra le connotazioni positive viene prevista l'iscrizione del richiedente protezione internazionale nell'anagrafe della popolazione residente.

Particolare importanza viene attribuita alla tematica del soccorso in mare: viene modificato il quadro dei divieti e dei limiti alla navigazione per le imbarcazioni delle ONG. Si statuisce che il Ministro dell'interno - di concerto con quello della difesa e dei trasporti e previamente informato il Presidente del Consiglio - possa limitare o negare l'ingresso nonché il transito nelle acque territoriali di navi che non siano militari o governative non commerciali. Unica deroga per le imbarcazioni che - a norma delle convenzioni internazionali - siano intervenute in soccorso e abbiano comunicato tale operazione alle autorità competenti nazionali o del loro stato di bandiera. Per tale ragione - in caso d'"inosservanza del divieto o del limite di navigazione" - potranno essere comminate multe da 10 mila a 50 mila euro. Nella normativa precedente, in caso di violazione del divieto di cui sopra, era prevista un'ammenda amministrativa, con un limite superiore all'attuale multa (fino a un milione per chi avesse salvato i migranti in mare). Da ultimo non è più previsto il sequestro dell'imbarcazione entrata in acque territoriali in maniera irregolare.

In materia di accoglienza è stato creato il nuovo Sistema di accoglienza e integrazione - in sostituzione del SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) - ritornando a un sistema simile ai vecchi SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati). La prima assistenza o il soccorso verranno gestite nei centri governativi ordinari e straordinari istituiti dal Ministro dell'Interno, attraverso i grandi centri di prima accoglienza. La fase successiva - di accoglienza - invece, sarà affidata agli enti locali e si articolerà in due livelli di servizi: quello relativo a soggetti richiedenti protezione internazionale - per i quali la normativa prevede forme di accoglienza in precedenza eliminate dal decreto sicurezza del 2018 - e quello dei titolari della stessa. Nell'ipotesi di soggetti richiedenti protezione internazionale sono previsti servizi di assistenza sanitaria, sociale e psicologica nonché di mediazione linguistico-culturale, mentre per i soggetti titolari della protezione si aggiungono servizi di integrazione, ovvero l'orientamento al lavoro e la formazione professionale. Ma v'è di più. Il decreto ha considerato quali potenziali beneficiari dei summenzionati servizi anche i titolari di una serie di permessi di soggiorno speciali: protezione speciale, protezione sociale, violenza domestica, calamità, particolare sfruttamento lavorativo, atti di particolare valore civile, casi speciali.

Per quanto riguarda il tema cruciale, quello della cittadinanza italiana, è stata modificata la legge 91/92 mediante una riduzione della tempistica di attesa di risposta alla domanda d'acquisto della cittadinanza italiana portandola da 4 a 3 anni. 

Non è stata abrogata la norma che prevede la revoca della cittadinanza per chi l'abbia acquisita in caso di condanna definitiva per reati collegati al terrorismo, andando così a creare una discriminazione rispetto a chi è cittadino italiano iure sanguinis.

Quanto disciplinato dal decreto legge è risultato comunque insoddisfacente posto che nella formulazione originaria della l.91/92 la durata era di 2 anni (poi aumentato a 4 anni dal decreto sicurezza del 2018). 

Per tale motivo, con la l. 173/2020, il termine massimo è stato nuovamente ridefinito: la Camera dei Deputati ha, infatti, ridotto il termine a 24 mesi, mantenendo comunque ferma la possibilità di proroga fino ad un massimo di 36 mesi per la conclusione del procedimento. 

Occorre specificare che la regola dei "due anni" vale esclusivamente per le istanze di cittadinanza italiana presentate successivamente al 20 dicembre 2020, data di entrata in vigore della legge in questione, con ciò intendendosi che  utte le pratiche già in corso non sono interessate dalla riforma, come espressamente stabilito dall'art. 9 - ter comma 6 della l. 91/92. 

Nulla cambia relativamente alla lingua italiana permanendo l'obbligo di conoscenza di un livello B1, facendosi eccezione solo i possessori di un permesso di soggiorno illimitato CE o UE. 

Abogado Sarah Silvestri
Immigration Attorney

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